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Roma, 27 febbraio
2017
Circolare n. 45/2017
Oggetto: Notizie in
breve.
Previdenza – Mobilità – L’INPS ha rammentato
che, per effetto della riforma Fornero (legge
n.92/2012), dall’1 gennaio di quest’anno è cessata la disciplina della
mobilità. Conseguentemente a decorrere dalla suddetta data da parte delle
imprese con oltre 15 dipendenti inquadrate previdenzialmente nell’industria
nonché delle aziende di logistica con oltre 50 dipendenti non è più dovuto
tanto il contributo ordinario di mobilità
(pari allo 0,30% del monte salari), quanto il contributo di ingresso alla mobilità per ciascun lavoratore
licenziato. Inoltre non saranno più decontribuite le assunzioni effettuate
dalla stessa data di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità – Messaggio INPS n. 99
dell’11.1.2017.
Previdenza – Massimale dei trattamenti di
cassa integrazione e NASPI – Poiché dopo lo scorso anno anche nel 2016 la variazione percentuale dell’indice
ISTAT dei prezzi al consumo è stata inferiore allo zero l’INPS, come già
avvenuto per i minimali contributivi, ha confermato per il 2017 i tetti
mensili dei trattamenti di cassa integrazione e della NASPI (indennità di
disoccupazione per i lavoratori dipendenti)
dello scorso anno che, pertanto, restano pari rispettivamente a euro 1.167,91 (al lordo dei contributi a
carico del datore di lavoro) e a 1.300 euro (al netto dei contributi a carico
del datore di lavoro) – Circolare
INPS n. 36 del 21.2.2017.
Finanziamenti – INAIL - Nell’ambito della
campagna informativa per il reinserimento
e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro l’INAIL
ha fornito un quadro riepilogativo delle misure messe in campo dallo stesso
Istituto per sostenere i datori di lavoro nell’obbligo di inclusione dei
lavoratori con disabilità per infortunio sul lavoro o per malattia
professionale. Le risorse stanziate per il 2017 ammontano a circa 21 milioni di
euro e sono destinate alla realizzazione da parte delle imprese di tre
tipologie di interventi: edilizi e impiantistici per il superamento delle
barriere architettoniche; di adeguamento delle postazioni di lavoro e formativi
per l’addestramento all’utilizzo delle postazioni di lavoro e delle relative
attrezzature.
Fabio Marrocco |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n. 52/2016
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Codirettore |
Allegati
due |
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M/lc |
© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
INPS – Direzione Centrale Entrate
Messaggio n. 99 dell’11.01.2017
OGGETTO:
Abrogazione dei trattamenti di mobilità ordinaria e di disoccupazione speciale
per l’edilizia. Cessazione dell’obbligo di versamento della relativa
contribuzione di finanziamento. Recupero delle somme versate a titolo di
anticipazione del contributo d’ingresso alla mobilità.
Abrogazione degli
incentivi all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Premessa.
Come noto, l’art. 2, co. 71, della legge 28
giugno 2012 n. 92 e successive modificazioni, ha disposto, a far tempo dal
primo gennaio 2017, l’abrogazione dei seguenti trattamenti erogati in caso di
disoccupazione involontaria:
indennità di mobilità
ordinaria;
trattamento speciale
di disoccupazione per l’edilizia di cui agli artt. 9 - 19 della legge 6 agosto
1975 n. 427.
In materia, si veda la circolare n. 2/2013.
La medesima legge 92/2012 ha, inoltre,
abrogato la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità a decorrere dal
primo gennaio 2017; a decorrere dalla stessa data sono altresì espressamente
abrogate le disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione dei
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
1. Cessazione dell’obbligo di versamento dei
contributi di mobilità e di disoccupazione speciale nell’edilizia.
L’abrogazione dei trattamenti sopra
richiamati comporta, dalla medesima data del 1° gennaio 2017, la cessazione
dell’obbligo di versamento delle seguenti forme contributive:
– contributo ordinario di mobilità, pari allo 0.30% della
retribuzione imponibile (art. 16, c. 2, lett. a), legge n. 223/91);
– contributo d’ingresso alla mobilità (art. 5, c. 4, legge
n. 223/91);
– contributo aggiuntivo per il trattamento speciale DS per
l’edilizia, pari allo 0.80% della retribuzione imponibile (art. 15 legge n.
427/75).
Tanto premesso, dal 1° gennaio 2017 i datori
di lavoro già soggetti agli obblighi contributivi sopra richiamati, non saranno
più tenuti al versamento della predetta contribuzione, salvo quanto di seguito
indicato.
A partire da gennaio 2017, le procedure di
calcolo delle denunce contributive UniEmens saranno implementate al fine di
recepire le suddette disposizioni.
2. Recupero delle somme versate a titolo di
anticipazione del contributo d'ingresso alla mobilità.
Le aziende che abbiano avviato una procedura
di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della legge 223/91 ed adottato
liceziamenti entro il 30 dicembre 2016, sono comunque tenute al versamento sia
dell’anticipazione che del contributo d’ingresso alla mobilità.
Laddove, invece, i licenziamenti dei
lavoratori intervengano a far tempo dal 31 dicembre 2016, i datori di lavoro
non saranno più tenuti al pagamento del contributo d’ingresso ex art. 5, co. 4,
legge n. 223/91, stante l’abrogazione di tale disposizione dal 1° gennaio 2017.
Il venir meno dell’obbligo di versamento del
contributo d’ingresso, comporta per le imprese il diritto al recupero integrale
delle somme anticipate a tale titolo.
Il recupero potrà essere eseguito mediante il
conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto, in analogia con quanto
disposto dall’art. 4, co. 10 della citata legge n. 223/91.
In particolare, i datori di lavoro potranno
procedere alle operazioni di conguaglio fin dalla prima denuncia UniEmens utile
(competenza gennaio 2017), utilizzando il noto codice “G800”, avente il
significato di “Recupero ai sensi dell’art. 4, co. 10, legge n.
223/91”.
Parallelamente, in relazione a detti
licenziamenti, le aziende saranno tenute al versamento del contributo di cui
all’articolo 2, c. 31 della legge 92/12. A tale riguardo, si ricorda che nei
casi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato
oggetto di accordo sindacale, il contributo in questione è moltiplicato per tre
volte.
3.
Abrogazione degli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste
di mobilità.
Come già indicato nella circolare n.
137/2012, gli incentivi disciplinati dall’articolo 8, commi 2 e 4, e
dall’articolo 25, comma 9, della legge 223/1991 troveranno applicazione fino
alla loro naturale scadenza per le assunzioni, trasformazioni o proroghe
effettuate entro il 31 dicembre 2016, anche se il termine di fruizione
dell’incentivo dovesse scadere successivamente alla suddetta data.
Per le assunzioni, proroghe o trasformazioni
effettuate in data successiva al 31 dicembre 2016, il regime agevolato non
potrà trovare applicazione, a prescindere dalla data di iscrizione del
lavoratore nelle liste di mobilità.
Le procedure di elaborazione dei moduli
telematici dell’Istituto sono state aggiornate sulla base delle previsioni
normative in modo da inibire l’invio di istanze di riconoscimento del beneficio
contributivo di cui agli articoli 8 e 25, comma 9, della legge 223/1991 con
riferimento alle assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate a partire dal
1° gennaio 2017.
Il Direttore Generale f.f.
INPS - Direzione Centrale Ammortizzatori sociali
Circolare n. 36
Destinatari omessi
Roma, 21/02/2017
OGGETTO:
Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno
ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito, dell’assegno
emergenziale per il Fondo del credito cooperativo, dell’indennità di disoccupazione
NASpI, dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività
socialmente utili relativi all’anno 2017.
Precisazioni
sull’indennità di mobilità ordinaria e i trattamenti di disoccupazione speciale
edile.
SOMMARIO: Si riporta la misura, in vigore dal 1°
gennaio 2017, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale,
dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito,
dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito Cooperativo, dell’indennità
di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione agricola– nonché la
misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Si forniscono, inoltre, precisazioni
sull’indennità di mobilità ordinaria e i trattamenti di disoccupazione speciale
edile.
1. Premessa.
L’art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo n.
148/15 prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere
dall’anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a) e b) dell’art.3,
comma 5, del decreto sopra citato (c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione
salariale),nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei
di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per
l’applicazione del massimale più alto – siano aumentati nella misura del 100
per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
L’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre
2015, n. 208 precisa che “Con riferimento alle prestazioni previdenziali e
assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento
corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati,
relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento,
all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare
inferiore a zero”.
In applicazione di quanto previsto dal comma
287 sopra richiamato, anche l’aggiornamento degli importi massimi delle
prestazioni a sostegno del reddito per il 2017 è stato effettuato sulla base
degli importi massimi dell’anno precedente, ossia sulla base dei valori
indicati per l’anno 2016.
2. Trattamenti di integrazione
salariale
Si riportano gli importi massimi mensili –
già indicati nella circolare n. 48 del 14/3/2016 - dei trattamenti di
integrazione salariale di cui al citato art. 3, comma 5, del decreto
legislativo n. 148/15, la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei
relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il
massimale più alto.
Gli importi sono indicati, rispettivamente,
al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento:
Trattamenti di integrazione salariale |
|||
Retribuzione (euro) |
Tetto |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.102,24 |
Basso |
971,71 |
914,96 |
Superiore a 2.102,24 |
Alto |
1.167,91 |
1.099,70 |
Si sottolinea inoltre che, in base al
combinato disposto dell’art. 3 e del comma 1, lett. I e M, dell’art. 46
(abrogazione art. 1 L. 863/84 e art. 13 L. 223/91), per le integrazioni
salariali relative a contratti di solidarietà, il trattamento ammonterà all’80%
della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di
lavoro non prestate con il limite dei massimali che, quindi, si applicheranno
anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla nuova
disciplina del D.Lgs. n. 148/2015.
Detti importi massimi devono essere
incrementati, in relazione a quanto disposto dall’art. 2, comma 17, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i
trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del
settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Trattamenti di integrazione salariale - settore edile
(intemperie stagionali) |
|||
Retribuzione (euro) |
Tetto |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.102,24 |
Basso |
1.166,05 |
1.097,95 |
Superiore a 2.102,24 |
Alto |
1.401,49 |
1.319,64 |
La previsione degli importi massimi delle
prestazioni, di cui all’art.3 comma 5, del Decreto Legislativo n. 148/15, non
si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo,
stante quanto disposto dall’art. 18, comma 2, del già richiamato Decreto
Legislativo.
3. Fondo credito
a) Assegno ordinario
Si riportano i massimali mensili previsti
dall’art. 10, co.2 del D.I. n. 83486/2014, per l’assegno ordinario, aggiornati
per l’anno 2017 nonché le retribuzioni mensili di riferimento per
l’applicazione degli stessi:
Massimali assegno
ordinario |
|
Retribuzione mensile
lorda (euro) |
Massimale (euro) |
Inferiore a 2.126,33 |
1.154,85 |
Compresa tra 2.126,33 – 3.361,21 |
1.331,11 |
Superiore a 3.361,21 |
1.681,62 |
b) Assegno emergenziale
Si riportano i massimali mensili, previsti
dall’art 12, co 3 del D.I. n. 83486/2014, per l’assegno emergenziale aggiornati
per l’anno 2017, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione
degli stessi.
L’importo indicato in prima fascia, calcolato
sull’80 per cento della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al
netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento. Stante il disposto normativo
di cui all’art. 12, comma 3, lett. a), tale riduzione è comunque applicabile
esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari
o superiore all’80 per cento della retribuzione teorica indicata dall’azienda
nel flusso Uniemens:
Massimali assegno
emergenziale |
||
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) |
Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L.41/1986)
(euro) |
Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L.
41/1986) (euro) |
Inferiore a 40.720,45 |
2.378,58 |
2.239,67 |
Compresa tra 40.720,45 – 53.578,73 |
2.679,45 |
|
Superiore a 53.578,73 |
3.750,21 |
4. Fondo credito
cooperativo
a) Assegno emergenziale
Si riportano i massimali mensili previsti
all’art 12, co 3 del D.I. n. 82761/2014, per l’assegno emergenziale aggiornati
per l’anno 2017, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per
l’applicazione degli stessi.
L’importo indicato in
prima fascia, calcolato sull’80 per cento della retribuzione lorda mensile, è
indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento. Tale riduzione
è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in
pagamento risulti pari o superiore all’80 per cento della retribuzione teorica
indicata dall’azienda nel flusso Uniemens:
Massimali assegno
emergenziale Fondo del credito cooperativo |
||
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) |
Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L.
41/1986) (euro) |
Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L.
41/1986) (euro) |
Inferiore a 38.494,84 |
2.281,32 |
2.148,09 |
Quota compresa tra 38.494,84 – 53.690,17 |
3.068,44 |
|
Quota superiore a 53.690,17 |
3.568,87 |
5. Indennità di
disoccupazione NASpI
Non essendo intervenute modifiche normative,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4
marzo 2015 n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo
delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati
nella circolare n. 94 del 12/05/2015, ad euro 1.195 per il 2017.
Analogamente, l’importo massimo mensile di
detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’art. 26 della
legge n. 41 del 1986, non può in ogni caso superare, per il 2017, euro 1.300.
6. Indennità di
disoccupazione agricola
Per quanto riguarda l’indennità di
disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno
2017 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2016,
trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi
stabiliti per tale ultimo anno.
Pertanto tali importi sono pari a quelli
indicati nella circolare n. 48 del 14 marzo 2016 con riferimento ai trattamenti
di integrazione salariale, vale a dire ad euro 1.167,91 (per ciò che
riguarda il massimale più alto) e ad euro 971,71 (quanto al massimale
più basso).
7. Assegno per
attività socialmente utili
L’importo mensile dell’assegno spettante ai
lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2017,
ad euro 580,14. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di
cui all’art. 26 della legge n. 41/86.
8. Precisazioni
sull’indennità di mobilità ordinaria.
Si ricorda che l’articolo 2, comma 71 della
legge 28 giugno 2012 n. 92 ha disposto l’abrogazione, a decorrere dal 1 gennaio
2017, degli articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991 n. 223 che
disciplinano la lista di mobilità, l’indennità di mobilità, il collocamento dei
lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di
mobilità.
Di conseguenza, i lavoratori oggetto di
licenziamento collettivo licenziati a far data dal 31 dicembre 2016 non
potranno più essere collocati in mobilità ordinaria, in quanto l’iscrizione
nelle liste decorre dall’ 1 gennaio 2017, giorno successivo alla data di
licenziamento.
Le procedure informatiche sono state
aggiornate al fine di inibire la presentazione di domande telematiche con data
di licenziamento successiva al 30 dicembre 2016.
9.Precisazioni sui
trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia
Si premette che il trattamento speciale di
cui all’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994 n. 451, è stato
abrogato con decorrenza dal 1 gennaio 2017, ai sensi dell’articolo 2, comma 71,
lettera f) della legge 28 giugno 2012 n. 92. Lo stesso art. 2 comma 71 ha
disposto, alla lettera g), l’abrogazione, dal 1 gennaio 2017, del trattamento
speciale dell’edilizia di cui agli articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto
1975, n. 427. Infine, l’art. 2, comma 71, lett. c) della legge 28 giugno 2012
n. 92, ha abrogato il trattamento speciale per l’edilizia ex articolo 11, comma
2 della legge n. 223 del 1991.
Le procedure informatiche sono state
aggiornate al fine di inibire la presentazione di domande telematiche con data
di licenziamento successiva al 30 dicembre 2016.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele